ASSO 28, PERCHÉ IL RESPINGIMENTO IN LIBIA DEI MIGRANTI VIOLA LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI.

31 luglio 2018 – di Giorgio Tabani

Secondo Gianfranco Schiavone di Asgi il caso dei 108 migranti soccorsi e riportati in Libia dalla nave commerciale italiana Asso Ventotto configura tre tipologie di violazioni delle norme internazionali:

– RESPINGIMENTO COLLETTIVO,

– MANCATO ACCESSO ALLA PROCEDURA D’ASILO

– ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TORTURA.

“Oltre che vietato dalle convenzioni internazionali, il respingimento dei migranti favorisce il traffico di esseri umani, operazioni perfettamente in linea con gli interessi dei trafficanti”.

A dirlo è Gianfranco Schiavone vicepresidente dell’Asgi-Associazione studi giuridici sull’Immigrazione, rispetto alla vicenda della Asso Ventotto, la nave italiana di supporto a una piattaforma petrolifera che ha soccorso un gommone con 108 persone a bordo e ha poi riportato i migranti in Libia.

PERCHÉ UNA NAVE ITALIANA NON PUÒ RIPORTARE IN LIBIA I MIGRANTI SOCCORSI IN MARE?

Sono tre le ragioni principali per cui questo non può avvenire.

Innanzitutto nessun porto libico può essere considerato un “porto sicuro” ai sensi della normativa internazionale sui salvataggi in mare, in particolare secondo la convenzione Sar. Il porto sicuro è quello in cui viene garantito l’accesso ai diritti fondamentali, mentre in Libia non viene prestato nemmeno un soccorso di tipo materiale ai migranti riportati indietro, come pure sarebbe previsto.

La seconda ragione è che siamo di fronte a un respingimento collettivo, vietato dall’articolo 4 del quarto Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu). Questa prevede che ogni eventuale respingimento si possa attuare solo dopo aver esaminato le posizioni di ogni singolo individuo e aver permesso l’accesso alla procedura d’asilo. In questo caso, invece, nulla di tutto questo è stato fatto, nulla sappiamo di queste persone e del loro eventuale diritto a chiedere protezione internazionale.

Terza ragione è la violazione dell’articolo 3 della Cedu, relativi al divieto di tortura, che si deve intendere come un divieto di esposizione al rischio di tortura. Questo rischio è presente in Libia qualunque sia la condizione delle persone respinte.

Occorre infatti ricordare che non esiste alcuna protezione giuridica, tutti i migranti sono considerati immigrati illegali.

Tutti sono per questo destinatari di misure di incarcerazione e trattenimento in centri che, se va bene, sono gestiti dalle autorità locali (o meglio sedicenti tali, in quanto non esiste un governo), ma in larghissima parte dipendono da bande armate e milizie che in molti casi sono le stesse che poi organizzano i viaggi verso l’Europa: le stesse persone che sono state fatte partire vengono poi al rientro incarcerate, vengono estorti nuovi fondi ai loro familiari e così via.

Il respingimento in realtà aumenta il traffico di esseri umani, si tratta di operazioni perfettamente in linea con gli interessi dei trafficanti.

COME SI PONE IL CASO DELLA NAVE ASSO VENTOTTO RISPETTO ALLA SENTENZA SUL CASO HIRSI?

La situazione di oggi è del tutto assimilabile al caso Hirsi del maggio 2009, per il quale l’Italia è stata condannata dalla Corte europea sui diritti dell’uomo.

Siamo infatti di fronte alla stessa tipologia di violazioni: respingimento collettivo, mancato accesso alla procedura d’asilo e esposizione al rischio di tortura.

La differenza sta solo nel fatto che il respingimento stavolta non è stato materialmente eseguito da una nave militare italiana, come fu in quel caso, ma da una nave commerciale. Per questo è essenziale capire il ruolo svolto dalle autorità italiane in questa vicenda.

LA ASSO VENTOTTO È INFATTI UNA NAVE COMMERCIALE ITALIANA IN ACQUE INTERNAZIONALI, QUESTO POTREBBE CAMBIARE LE COSE?

Ogni nave commerciale battente bandiera italiana è sottoposta alla giurisdizione italiana in acque internazionali, quindi sussistono tutte le norme (e le violazioni) citate in precedenza.

Ciò che resta da capire è appunto il ruolo del Centro di coordinamento e soccorso di Roma. Mi pare però evidente, per come si sono svolti i fatti, che le autorità italiane abbiano detto alla nave di chiamare i libici.

In quel caso l’intera catena delle violazioni sarebbe da attribuire in primo luogo alla autorità italiane.

Il Maritime Rescue Coordination Centre (Mrcc) di Roma deve ora chiarire in modo ufficiale come sono andati i fatti.

IN ACQUE INTERNAZIONALI, CHI HA LA RESPONSABILITÀ DI PRENDERE LA DECISIONE SU DOVE PORTARE I MIGRANTI?

Ad essere responsabile è sempre l’Mrcc, secondo la Convenzione Sar. Se il centro di Roma, e quindi l’Italia, ha dato indicazioni di andare in Libia sicuramente il comandante avrebbe potuto e, anzi, dovuto disattendere queste indicazioni.

Non lo ha fatto, ma la responsabilità primaria rimane di chi ha dato l’indicazione di andare in Libia.

In caso contrario la responsabilità ricadrebbe tutta sul comandante, anche se mi sento di escludere che un comandante di una nave commerciale italiana non abbia chiamato il centro di soccorso italiano, sarebbe sorprendente e non avrebbe avuto senso.

COSA È CAMBIATO NEI SOCCORSI CON IL RICONOSCIMENTO DELLA ZONA SAR LIBICA?

Non esiste alcun riconoscimento della zona di SEARCH AND RESCUE (SAR) libica, ma solo pure dichiarazioni politiche.

L’Organizzazione marittima internazionale (IMO) non ha mai riconosciuto la Sar libica, in quanto non ci sono le condizioni per riconoscerla e, d’altronde, tutte le dichiarazioni dell’Unione europea vanno nella direzione di negare l’esistenza di un porto sicuro sul territorio libico.

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